Le fondamenta
Quadro normativo di riferimento
Le fonti giuridiche che riconoscono la potestà di vigilanza — e, nei limiti previsti, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria
Di seguito le fonti giuridiche primarie su cui si fonda l’attività delle guardie giurate volontarie di ANTA.
| Fonte normativa | Oggetto |
|---|---|
| R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 | Testo Unico delle leggi sulla pesca — vigilanza sulla pesca nelle acque interne |
| Legge 11 febbraio 1992, n. 157 | Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio |
| Legge 20 luglio 2004, n. 189 | Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali |
| D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 | Riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura |
| L.R. Campania 23 novembre 2013, n. 17 | Norme per l’esercizio della pesca e la tutela della fauna ittica nelle acque interne — art. 27 |
| DRD Regione Campania n. 328 del 28.12.2020 | Disciplina applicativa per l’abilitazione delle guardie ittico-ambientali volontarie |
Una nota importante
La qualifica di agente di polizia giudiziaria è riconosciuta alle guardie volontarie esclusivamente nell’ambito e nei limiti previsti dalle norme sopra richiamate e dal relativo decreto di nomina. Per ogni verifica puntuale sulle competenze e sulle procedure è sempre necessario fare riferimento al testo di legge vigente e agli atti della Regione Campania.
